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Affrancazione

L’affrancazione è un procedimento che consente di eliminare i vincoli sul prezzo
massimo di vendita di un immobile che è stato costruito su un terreno concesso in diritto
di superficie o in diritto di proprietà con vincoli di edilizia convenzionata.
Molte case costruite in regime di edilizia convenzionata, specialmente nei Piani
di Zona (ai sensi della Legge 167/1962), sono soggette a limiti di prezzo stabiliti
da una convenzione tra il costruttore e il Comune. Questo significa che il
proprietario non può vendere l’immobile a un prezzo di mercato libero, ma deve rispettare il tetto massimo imposto dalla convenzione.

L’affrancazione permette di svincolare l’immobile da questi limiti attraverso il
pagamento di un corrispettivo al Comune, calcolato in base a criteri stabiliti dalla
normativa vigente. In particolare, il riferimento normativo principale è l’articolo
31 della Legge 448/1998, che disciplina le modalità per la rimozione del vincolo.
Se hai una casa soggetta a questi vincoli e vuoi venderla al prezzo di mercato,
devi necessariamente procedere con l’affrancazione. Senza questo passaggio,
potresti trovarti in difficoltà a concludere la compravendita, poiché il notaio
potrebbe rifiutarsi di rogitare l’atto se il prezzo pattuito supera il limite imposto dalla convenzione.
Come si fa?

L’affrancazione si richiede al Comune di riferimento, presentando un’istanza e
pagando il corrispettivo determinato dagli uffici competenti. I tempi possono
variare da Comune a Comune, quindi è sempre bene muoversi per tempo se hai intenzione di vendere.

Se stai pensando di vendere un immobile soggetto a edilizia convenzionata,
verifica subito se è necessario procedere con l’affrancazione.

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